icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 febbraio 1985, n. 58 ultimo aggiornamento all'atto: 14/03/1985 --> Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1985) (GU n.60 del 11-03-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-3-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 1985, è istituito un fondo straordinario di lire cinque miliardi per il sostegno finanziario delle iniziative e manifestazioni promosse in occasione dell'anno europeo della musica dall'apposito comitato italiano per l'anno europeo della musica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1982. Il fondo è destinato: 1) alla realizzazione in Italia ed all'estero di spettacoli e manifestazioni musicali, incluse nel programma celebrativo predisposto dal comitato, da parte di enti, istituzioni o organismi musicali; 2) alla organizzazione, alla realizzazione od al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali, inclusi nel programma celebrativo, promossi da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati; 3) all'attività promozionale dell'anno europeo della musica; 4) al conferimento di incarichi di studio e di ricerca; 5) alle esigenze di funzionamento del comitato secondo le modalità che sono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Per il raggiungimento delle suddette finalità possono essere stipulate apposite convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il comitato di cui al primo comma. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 14/3/1985, n. 63 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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