LEGGE 2 marzo 1985, n. 59 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer
ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 marzo 1985, n. 59 ultimo aggiornamento all'atto: 22/12/2008 --> Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno
- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.60 del 11-03-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-3-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
- In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. NOTE Nota all'art. 1: - La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale". - Il testo vigente del quinto comma dell'art. 13 è il seguente: "In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi