LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59 ultimo aggiornamento all'atto: 23/04/2010 --> Ordinamento della professione di tecnologo alimentare. note: Entrata in vigore della legge: 11-02-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010) (GU n.21 del 27-01-1994 - Suppl. Ordinario n. 14) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1 2 3 4 5orig. 6 7 8 CAPO II ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI 9 10 11 12 13 14 15orig. 16 17orig. 18orig. CAPO III ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI 19 20orig. 21 22orig. 23orig. 24 25orig. CAPO IV ISCRIZIONE ALL'ALBO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE 26orig. 27orig. 28orig. 29 30orig. CAPO V SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41orig. 42 43 44 CAPO VI IMPUGNAZIONI 45 46 47 48 49orig. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 50orig. 51 52orig. 53 54 55 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-2-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione
- Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo
- Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi