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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2023 --> Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023) (GU n.94 del 23-04-2010 - Suppl. Ordinario n. 75) visualizza atto intero nascondi Articoli PARTE PRIMA Titolo I - Disposizioni generaliCapo I(Ambito di applicazione) 1orig. 2 3 4orig. 5 6 7agg.1 orig. Capo II (Definizioni e principi generali) 8orig. 9 Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di serviziCapo I(Disposizioni generali sull'accesso e l'eserciziodelle attività di servizi) 10orig. 11 12 13 Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori 14 15 16agg.2 agg.1 orig. 17orig. 18 19 Titolo III - Libera prestazione dei servizi 20 21 22 23 24 Titolo IV - Semplificazione amministrativa 25 26 27 Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari 28 29 30orig. Titolo VI - Qualità dei servizi 31 32 33 34 35 Titolo VII - Collaborazione amministrativa 36orig. 37 38 39 40 41 42 43 PARTE SECONDA Titolo I(Disposizioni relative ai procedimentidi competenza del Ministero della giustizia) 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimentidi competenza del Ministero dello sviluppo economico) 64orig. 65orig. 66orig. 67orig. 68orig. 69orig. 70orig. 71orig. 71 bis 71 ter 72orig. 73orig. 74orig. 75orig. 76orig. 77orig. 78orig. 79orig. 80 80 bis 80 ter 80 quater 80 quinquies 80 sexies 81orig. Titolo III (Disposizioni relative ai procedimentidi competenza di altre Amministrazioni) 82 83orig. PARTE TERZA Titolo I(Disposizioni relative aiprocedimenti di competenza regionale) 84 Titolo II (Disposizioni finali)Capo I 85orig. 86 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.(

(5))
  1. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.
  2. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
  3. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto. -------------- AGGIORNAMENTO
(5)La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1094) che "Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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