LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 ultimo aggiornamento all'atto: 11/04/2025 --> Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (18G00022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2025) (GU n.30 del 06-02-2018) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia 1 2 Capo II Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti 3 4 5orig. 6 7 8 9 Capo III Procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione 10 11orig. 12 13 14 15 16 17 18 19 Capo IV Disposizioni finali e transitorie 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-2-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione
- Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
- Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti». N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi