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DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65 - Normattiva

DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65 ultimo aggiornamento all'atto: 03/08/2015 --> Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale. (13G00106) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015) (GU n.134 del 10-06-2013) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-8-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l'articolo 16 recante norme sullo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia di investimenti che stabilisce che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorità, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 93/2011; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; Acquisito il parere dell'Autorità di cui alla deliberazione n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012; Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione e destinatari del regolamento 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, le modalità in base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, di seguito denominato piano. Esso è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale. (

(1)) ------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, facendo conseguentemente perdere efficacia al presente provvedimento. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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