LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68 ultimo aggiornamento all'atto: 23/06/1966 --> Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1966) (GU n.61 del 07-03-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4 5 6 7orig. 8orig. 9 10orig. 11 12 13 14orig. 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonché autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare)) .(
(1)) La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione. A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento ed ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento. ((La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento)) .(
(1)) -------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi