LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68 ultimo aggiornamento all'atto: 27/11/1995 --> Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. note: Entrata in vigore della legge: 27/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1995) (GU n.35 del 12-02-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Finalità della legge 1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di:
- a)aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse;
- b)favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooper- ative;
- c)favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attività di logistica;
- d)favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonché l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;
- e)favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f)favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;
- g)promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni;
- h)favorire la cessazione dell'attività delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi