Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 16 gennaio 1995, n. 70 Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantità e capacità nominale. note: Entrata in vigore del decreto: 16/3/1995 (GU n.62 del 15-03-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-3-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 9 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE, con il quale è stata conferita al Governo una delega legislativa per la revisione della disciplina metrologica del preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, adottato in attuazione della delega citata, concernente la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, recante modifica delle gamme di quantità nominali e capacità nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati; Considerata l'opportunità, in relazione ad esigenze di produzione e di consumo, di stabilire, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980 sopracitato, gamme di capacità nominali dei contenitori ampliate rispetto a quelle previste dall'allegato II, punto 2, del suddetto decreto n. 391/1980, così come modificato dal decreto ministeriale 12 giugno 1985; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 539/94 reso in adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la nota n. 300039 del 16 gennaio 1995 con la quale è stato assolto l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il punto 2 dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, così come modificato dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, è così sostituito: "2. Alimenti umidi per cani e gatti (capacità in ml): 85 - 106 - 142 - 212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1062 - 1275 - 1700 2650 - 4250". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 690/1978 è il seguente: "Art. 9 (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) le iscrizioni concernenti il volume o la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonché nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi; 2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.; 3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio; 4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo; 5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dal provvedimento delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore". - Il D.M. 12 giugno 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 20 giugno 1985. - Il testo dell'intero art. 4 del D.P.R. n. 391/1980 è il seguente: "Art. 4 (Quantità nominale). - I prodotti preimballati in quantità nominali uguali o superiori a 5 g o 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l, contemplati negli allegati al presente decreto, devono essere posti in vendita esclusivamente:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.