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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73 ultimo aggiornamento all'atto: 02/02/1994 --> Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale. note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1994.Decreto-Legge convertito dalla L. 22 febbraio 1994, n. 162 (in G.U. 09/03/1994, n.56). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1994) (GU n.24 del 31-01-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-2-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare la nuova legislazione elettorale con riferimento al numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione dei singoli candidati e delle liste per l'elezione della Camera dei deputati, in caso di anticipato scioglimento del Parlamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato

  1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.". ((
  2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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