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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 ultimo aggiornamento all'atto: 31/01/2024 --> Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0096) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2024) (GU n.121 del 26-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 106) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12orig. 13 14 15 16 17 Allegati Allegato 1 Allegato 1agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 2 Allegato 2agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 3 Allegato 3agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 4 Allegato 4orig. Allegato 5 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 6agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 7 Allegato 7agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 8 Allegato 8agg.1 orig. Allegato 9 Allegato 9orig. Allegato 10 Allegato 10 Allegato 11 Allegato 11orig. Allegato 12 Allegato 12 Allegato 13 Allegato 13agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 14 Allegato 14agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-6-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'articolo 13; Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai:

  1. a)prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
  2. b)concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita: «Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  3. a)adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
  4. b)utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;
  5. c)individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
  6. d)revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304. - Il regolamento (CE) n. 834/2007 è pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189. - Il regolamento (CE) n. 889/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189. Note all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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