LEGGE 6 maggio 2026, n. 77 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 maggio 2026, n. 77 Istituzione della Giornata della ristorazione. (26G00097) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2026 (GU n.111 del 15-05-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-5-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata della ristorazione 1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità e ispirandosi ai seguenti principi:
- a)inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
- b)qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità;
- c)sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonché il contrasto dei comportamenti lesivi della dignità del settore;
- d)promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
- e)promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale. 2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy. 3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi