Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 febbraio 2008, n. 79 ultimo aggiornamento all'atto: 03/05/2008 --> Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente alla modificazione delle dotazioni organiche del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/5/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2008) (GU n.95 del 22-04-2008) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-5-2008 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento per l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 5, comma 5; Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'articolo 3; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 gennaio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 208, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, così come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 febbraio 2007; Ritenuto che, ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della legge n. 36 del 2004, la dotazione organica relativa al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come sostituita da quella allegata al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, debba essere incrementata di 83 unità per la qualifica di primo dirigente, da preporre ai comandi provinciali; Considerato che la modifica della Tabella B non comporterà variazioni di spesa per il bilancio dello Stato se avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto i maggiori oneri finanziari connessi al predetto incremento saranno compensati con i risparmi di spesa derivanti da 31 cessazioni dal servizio di funzionari verificatesi negli anni 2003 e 2004; Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla corrispondente riduzione, pari a complessive 114 unità, della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificata dal predetto decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; Ravvisata altresì la necessità, in relazione all'istituzione della dirigenza provinciale, di includere, nella Tabella B, in corrispondenza del livello di funzione « E»" della qualifica di primo dirigente, la funzione di «comandante provinciale»; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 905/ris del 4 aprile 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Dotazioni organiche 1. In applicazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante l'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2005 le dotazioni organiche dei ruoli direttivo dei funzionari e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, che sostituiscono quelle previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e modificate dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è il seguente: «5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.». Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2001, n. 99. - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente: «Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.