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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 87 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 87 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 87 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino. (GU n.67 del 16-03-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 31-3-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Canerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 193", n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare l"nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di: 20) Biochimica applicata; 21) Biologia molecolare. Art.
  2. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: 29) Biochimica applicata. Art.
  3. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: 27) Biochimica applicata. Art.
  4. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: 20) Biologia molecolare. L'art. 37, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che l'esame di Chimica bromatologica, attualmente vincolato al superamento dell'esame di Chimica biologica, sia invece vincolato al superamento degli esami di "Chimica organica" e di "Esercitazioni di chimica farmaceutica 2°" e che l'esame di "Chimica idrologica", attualmente vincolato al superamento dell'esame di "Farmacologia e farmacognosia", sia invece vincolato al superamento dell'esame di "Chimica biologica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1966 SARAGAT GUI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n.
  5. - VILLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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