izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1976, n. 89 Disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695, concernente riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura. (GU n.98 del 14-04-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-4-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 695, relativa alla "Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura"; Visto l'art. 8 della predetta legge che autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 Eleggibilità L'appartenenza dei magistrati alle categorie degli eleggibili indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, deve sussistere al momento della pubblicazione del provvedimento di convocazione delle elezioni e si determina con riferimento alla data del decreto di nomina. Sono eleggibili i magistrati che abbiano prestato servizio come segretari del Consiglio precedente a quello per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, anche se in quest'ultimo abbiano continuato a prestare servizio a norma dell'art. 34, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, purché l'incarico non sia durato oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.