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DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 90 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 90 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

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  1. note: Entrata in vigore del decreto-legge: 4/4/2001.Decreto-Legge convertito dalla L. 8 maggio 2001, n. 188 (in G.U. 23/05/2001, n.118). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2001) (GU n.78 del 03-04-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici da iscrivere alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000-2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Borse di studio per la formazione dei medici specialisti
  2. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 335 miliardi.
  3. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. La frequenza dei corsi da parte dei medici destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1, ha effetto immediato.
  5. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1, è destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/
  6. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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