DECRETO 6 febbraio 1997, n. 91 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 6 febbraio 1997, n. 91 ultimo aggiornamento all'atto: 04/02/2011 --> Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE. note: Entrata in vigore del decreto: 18-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2011) (GU n.77 del 03-04-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-2-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572; Vista la direttiva 96/11/CE della Commissione del 5 marzo 1996 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata; Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Ritenuto di dover prevedere la clausola di mutuo riconoscimento al fine di garantire la libera circolazione degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e di quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 gennaio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue: A) L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue: "1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato I, sezione A del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e successive modificazioni".
(2)B) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella sezione A sono aggiunti i seguenti monomeri ed altre sostanze di partenza: Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI
(1)
(2)
(3)
(4)19460 000050-21-5 Acido lattico 19480 002146-71-6 Laurato di vinile 23651 025322-69-4 Polipropilenglicole 2) nella sezione B sono soppresse le sostanze indicate di seguito: Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI
(1)
(2)
(3)
(4)11050 001070-70-8 Diacrilato di 1,4-butandiolo 11180 017831-71-9 Diacrilato di tetraetilenglicole 11195 068901-05-3 Diacrilato di tripropilenglicole 11520 002918-23-2 Acrilato di 2-idrossisopropile (=acrilato di 2-idrossi-1- metiletile) 11695 003121-61-7 Acrilato di 2-metossietile 11740 010095-13-3 Monoacrilato di 1,3-butandiolo 11770 002478-10-6 Monoacrilato di 1,4-butandiolo 12055 094160-26-6 Triacrilato dell'etere tris (2-idrossipropilico) della glicerina 12062 075577-70-7 Triacrilato dell'etere tris(2-lidrossietilico) di 1,1,1 trimetilolpropano 12190 000105-97-5 Adipato di didecile 12220 027178-16-1 Adipato di diisodecile 12250 000123-79-5 Adipato di diottile 12610 000107-18-6 Alcool allilico 13328 000104-38-1 Etere bis(2-idrossietilico) dell'idrochinone 13660 000584-03-2 1,2-Butandiolo 13750 000513-85-9 2,3-Butandiolo 15280 000542-02-9 2,4-Diammino-6-metil- 1,3,5-triazina 17350 000105-75-9 Fumarato di dibutile 19120 025339-17-7 Isodecanolo 19936 007423-42-9 Maleato di mono(2-etilesile) 20950 000923-26-2 Metacrilato di 2-idrossipropile 21115 000816-74-0 Metacrilato di metallile 21220 032360-05-7 Metacrilato di ottadecile 22240 000622-97-9 p-Metilstirene 22270 000107-25-5 Etere metilvinilico 26290 025013-15-4 Viniltoluene C) Nell'allegato II - Sezione 1 : Materie plastiche - Parte B Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni, sono aggiunte le seguenti sostanze: Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI
(1)
(2)
(3)
(4)34281 - Acidi alchil (C8-C22)solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio 34475 - Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato 46380 068855-54-9 Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio 52720 000112-84-5 Erucammide 55520 - Fibre di vetro 55600 - Microsfere di vetro 56486 - Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18) 68960 000301-02-0 Oleammide 80800 025322-69-4 Polipropilenglicole 88960 000124-26-5 Stearammide 2) 1,3:2,4-bis (3,4-dimetil-benzilidene) sorbitolo per omopolimeri di propilene e copolimeri di propilene-etilene. 3) Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico. 4) Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico. D) Nell'allegato II - Sezione 4: Carte e cartoni - Parte A - Costituenti della carta e dei cartoni, 2) Sostanze di carica sono inserite le seguenti sostanze, limitatamente agli alimenti per i quali, non sono previste prove di cessione: 1) Silicato naturale di litio e alluminio (spodumene); 2) Silicato naturale di zirconio; 3) Carbonato di zinco; 4) Idrossido di manganese; 5) Solfuro di zinco (litopone) (esente da bario idrosolubile); 6) Ossido di manganese. E) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 21 DICEMBRE 2010, N. 258)) . -------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il Decreto 28 marzo 2003, n. 123 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, "possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato III del presente decreto." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi