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LEGGE 7 marzo 1957, n. 93 - Normattiva

LEGGE 7 marzo 1957, n. 93 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 marzo 1957, n. 93 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 - istitutivo dell'E.N.A.M. - ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.76 del 23-03-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Norme transitorie. 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-4-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente: "L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione. È parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 4:

  1. a)insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;
  2. b)insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;
  3. c)insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari. Per familiari assistibili si intendono: 1) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa; 2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di età inferiore ai 21 anni o di età superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro; 3) i genitori riconosciuti a carico; 4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi a carico dello iscritto". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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