LEGGE 24 marzo 1980, n. 94 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 24 marzo 1980, n. 94 Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre
- (GU n.89 del 31-03-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-4-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria navale, il contributo di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, può essere concesso in misura non eccedente il 15 per cento del prezzo per i lavori, iniziati successivamente al 1 gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, concernenti manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro. Il contributo di cui al comma precedente può essere elevato, in via eccezionale, sino al 30 per cento per grandi lavori di riparazione nonché per modificazioni di particolare impegno e difficoltà che non comportino comunque trasformazioni. Un contributo sino al 15 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile può essere concesso anche alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera. Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferiori a 50 milioni di lire. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime. I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione che sarà istituita ai fini dell'erogazione delle provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali, per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre
- In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo. Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n.
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