← Italia

LEGGE 9 marzo 1971, n. 98 - Normattiva

LEGGE 9 marzo 1971, n. 98 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 marzo 1971, n. 98 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/2008 --> Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008) (GU n.77 del 27-03-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.1 orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-4-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data. Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma. L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma è a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di età. L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.