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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 99 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 99 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 99 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al Commissario del Governo metta Regione. (GU n.60 del 09-03-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-3-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Ai sensi e nei limiti dell'art. 62 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il Commissario del Governo:

  1. a)coordina - salve le attribuzioni proprie dei prefetti nell'ambito delle rispettive Province - l'esercizio delle attribuzioni amministrative dello Stato nella Regione. A tal fine riceve comunicazione delle direttive ed istruzioni che le Amministrazioni centrali indirizzano ai propri organi periferici nella Regione, ed impartisce le disposizioni necessarie per l'armonizzazione della loro attività Decide, in caso di necessità ed urgenza, le questioni di competenza tra gli uffici statali con circoscrizione regionale;
  2. b)avanza proposte alle competenti Amministrazioni centrali sui fondi da assegnare ai rispettivi uffici amministrativi operanti nella Regione e formula al Governo, sentita la Regione stessa e le Amministrazioni locali o statali interessate, proposte ed osservazioni per gli interventi straordinari dello Stato nella Regione;
  3. c)amministra i fondi del bilancio statale assegnatigli, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908;
  4. d)vigila sull'esercizio delle funzioni dello Stato delegate alla Regione e, per il tramite dei prefetti, di quelle delegate alle Province ed ai Comuni, effettuando gli eventuali rilievi e proponendo alle Amministrazioni deleganti i provvedimenti opportuni;
  5. e)propone agli organi centrali le misure intese a conseguire la migliore organizzazione dei servizi periferici statali nella Regione e la riduzione dei relativi costi. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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