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LEGGE 22 giugno 2010, n. 99 - Normattiva

LEGGE 22 giugno 2010, n. 99 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 giugno 2010, n. 99 Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio

  1. (10G0121) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2010 (GU n.150 del 30-06-2010) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-7-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
  2. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.
  3. A decorrere dalla data della loro entrata in vigore, piena ed intera esecuzione è data all'accordo denominato «Intercreditor Agreement» stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale gli Stati membri dell'area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, e all'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia in qualità di agente della prima, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell'area euro e KfW, per conto della Repubblica Federale di Germania, dall'altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell'ambito del medesimo programma triennale coordinato dalla Commissione europea.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 giugno 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: Il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio
  5. Il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, non ha subito modificazioni in sede di conversione. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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