rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 marzo 1950, n. 105 Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'art. 5 dei regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri. (GU n.76 del 31-03-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-3-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, è concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.