Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DECRETO 20 gennaio 1988, n. 11 Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni. note: Entrata in vigore del decreto: 21/01/1988 (GU n.15 del 20-01-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-1-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1987, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1987, con il quale sono state adottate misure atte a contrastare deflussi speculativi di capitali verso l'estero, con la modifica dell'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni; Considerato che sono venuti meno i motivi che avevano determinato l'adozione delle suddette misure; Decreta: Art. 1 L'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Conti valutari). - 1. Nei 'conti valutarì, da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo art. 28:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.