zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 121 Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario. (GU n.115 del 04-05-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-5-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 L'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti comma: "Nelle tre Venezie, agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo, provvede la sezione di credito agrario dell'istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie. Alla sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in materia di schedario regionale si applicano il secondo e terzo comma del presente articolo". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.