← Italia

LEGGE 2 maggio 1976, n. 160 - Normattiva

LEGGE 2 maggio 1976, n. 160 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 maggio 1976, n. 160 ultimo aggiornamento all'atto: 09/03/2000 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2000) (GU n.116 del 04-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni: All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: "Le imposte indicate nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei ruoli principali di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10 settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977". L'articolo 4 è sostituito con il seguente: "All'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma: "L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate "". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.