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LEGGE 9 aprile 1962, n. 163 - Normattiva

LEGGE 9 aprile 1962, n. 163 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 aprile 1962, n. 163 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.111 del 30-04-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I. Ordinamento amministrativo edidattico degli istituti e scuole d'arte 1 2 3 4 5 6 TITOLO II. Ruoli e carriere del personalenon insegnante degli istitutie scuole d'arte 7 8 9 Disposizioni transitorie 10 11 12 13 14 15 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-5-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato. All'istituzione degli istituti e scuole di arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Il decreto istitutivo approva lo statuto, indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e, dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, nonché il numero delle ore settimanali d'insegnamento da affidare per incarico. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e alle scuole d'arte. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili in relazione alla, presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto. I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresì l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprietà comunale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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