DECRETO-LEGGE 5 giugno 1993, n. 169 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 giugno 1993, n. 169 ultimo aggiornamento all'atto: 04/08/1993 --> Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. note: Entrata in vigore del decreto: 5/6/1993.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1993, n. 271 (in G.U. 04/08/1993, n.181). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1993) (GU n.130 del 05-06-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-8-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
- Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente: "
- Per i lavoratori ((...)) che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.". ((1- bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: 'per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite,' sono sostituite dalle seguenti: 'per i lavoratorì)) . ((
- Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993))
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi