LEGGE 1 giugno 1988, n. 176 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 giugno 1988, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti. note: Entrata in vigore della legge: 02/06/1988 (GU n.128 del 02-06-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-6-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1- bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e
- 1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1"; al comma 2, la parola: "speciali" è sostituita dalla seguente: "sociali"; dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni".
- La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1› giugno 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanità GAVA, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 2 aprile
- Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 giugno
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