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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958, n. 187 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958, n. 187 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958, n. 187 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad emettere cartelle fondiarie. (GU n.73 del 25-03-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-4-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto il proprio decreto 30 luglio 1957, n. 813, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia; Visto lo statuto della predetta Cassa di risparmio, approvato con decreto Ministeriale 7 dicembre 1950 e modificato con decreti Ministeriali 9 aprile 1956, 8 agosto 1956 e 27 dicembre 1956; Vista la domanda presentata dalla predetta Cassa di risparmio in data 27 gennaio 1958; Considerato che la Cassa di risparmio di Roma ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di dotazione di L. 400 milioni che essa ha assegnato alla gestione di credito fondiario; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1958 GRONCHI MEDICI Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 158. - RELLEVA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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