LEGGE 31 maggio 1984, n. 191 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 maggio 1984, n. 191 Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza. (GU n.152 del 04-06-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-6-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le lettere
- a)e
- d)del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti: "
- a)diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare"; "
- d)precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio; 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato; 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 maggio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi