← Italia

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 218 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 218 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di probl

emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 218 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Ordinamento delle professioni di guida alpina, di portatore alpino e di maestro di sci, nella circoscrizione della Valle d'Aosta. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.92 del 21-04-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-5-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 12, n. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta; Visti l'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 234 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di guida alpina, di portatore alpino e maestro di sci, è concessa dal Consiglio della Valle. L'autorizzazione non può essere concessa a coloro che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 11 e 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.