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DECRETO 26 maggio 1999, n. 243 - Normattiva

DECRETO 26 maggio 1999, n. 243 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 26 maggio 1999, n. 243 Regolamento recante norme concernenti il concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (GU n.176 del 29-07-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-8-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Rilevato che ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, così come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 197/1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato si consegue, nel limite del 50% dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami; Considerato che ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, così come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalità di svolgimento del suindicato concorso interno, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Nomina a vice perito tecnico - concorso interno

  1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premessa: - Il testo dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "
  2. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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