← Italia

LEGGE 4 luglio 1988, n. 246 - Normattiva

LEGGE 4 luglio 1988, n. 246 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 luglio 1988, n. 246 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola. note: Entrata in vigore della legge: 05/07/1988 (GU n.156 del 05-07-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 5-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 5: il comma 5 è sostituito dai seguenti: "
  2. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento. 5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604". Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente: "Art. 6-bis. -
  3. Il comma 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in applicazione dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni". All'articolo 11: al comma 1, le parole: "con supplenza annuale" sono sostituite dalle seguenti: "con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori"; al comma 6, sono soppresse le parole da: "Per i conservatori" fino alla fine del comma; dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti". All'articolo 16: dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal precedente articolo 4". All'articolo 17: al comma 2, dopo le parole: "legge 20 maggio 1982, n. 270", sono aggiunte le seguenti: ", e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso"; al comma 3, le parole: "il requisito del servizio utile" sono sostituite dalle seguenti: "l'ultimo servizio utile".
  4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 1° ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1° febbraio 1988, n. 20, senza soluzione di continuità sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma
  5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio
  6. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio
  7. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.