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DECRETO 7 giugno 1988, n. 247 - Normattiva

DECRETO 7 giugno 1988, n. 247 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 7 giugno 1988, n. 247 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/1989 --> Termini e modalità per la registrazione e la targatura delle macchine operatrici. note: Entrata in vigore del decreto: 21/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989) (GU n.157 del 06-07-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-10-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 10 e 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con i quali sono stati previsti la registrazione ed il rilascio di una targa di identificazione per le macchine operatrici demandando al Ministro dei trasporti l'emanazione di decreti per stabilire le relative specifiche tecniche e funzionali nonché le necessarie procedure; Visti i propri decreti in data 14 marzo 1984 e 30 novembre 1987, n. 529, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 129 dell'11 maggio 1984 e n. 302 del 29 dicembre 1987; Decreta: Art. 1

  1. Le macchine operatrici immesse in circolazione per la prima volta in Italia a partire dal 1° luglio 1988 debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina; detto ufficio provvede al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa contenente i dati di registrazione.
  2. ((Le macchine operatrici già in circolazione alla data del 1° luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario: entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° luglio 1987; entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1986; entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1984; entro il 31 dicembre 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente)) .
  3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, e con riferimento alla data d'immissione in circolazione della macchina operatrice trainante, le macchine operatrici trainate debbono adottare le targhe ripetitrici retroriflettenti fabbricate e vendute dallo Stato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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