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DECRETO 1 giugno 1987, n. 249 - Normattiva

DECRETO 1 giugno 1987, n. 249 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE DECRETO 1 giugno 1987, n. 249 Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei. (GU n.149 del 29-06-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-6-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219; Visto l'art. 32 della legge citata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari; Visto il conforme parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare espresso nella riunione del 16 aprile 1987; Considerata la necessità di assicurare, insieme alla regolamentazione della pesca subacquea professionale, adeguate norme per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei; Decreta: Art. 1 La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi solamente in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei. NOTE Nota alle premesse: Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge n. 963/1965: Art. 32 (Potere del Ministro della marina mercantile). - Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di pesca". Nota all'art. 1: L'art. 128 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima, sull'esercizio della pesca subacquea professionale, deve intendersi implicitamente abrogato dal presente articolo, il quale detta nuove norme in materia. Se ne trascrive il testo: "Art. 128 (Esercizio della pesca subacquea professionale). - La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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