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LEGGE 8 agosto 1991, n. 279 - Normattiva

LEGGE 8 agosto 1991, n. 279 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 agosto 1991, n. 279 ultimo aggiornamento all'atto: 01/07/1996 --> Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta. note: Entrata in vigore della legge: 13/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1996) (GU n.202 del 29-08-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-8-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa, ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita, con decorrenza 1 gennaio 1991, un'indennità speciale di seconda lingua, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige. (( 1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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