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LEGGE 19 febbraio 1965, n. 28 - Normattiva

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 28 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 febbraio 1965, n. 28 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.45 del 20-02-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 21-2-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni: all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole: "essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964"; dopo l'articolo 20, è inserito il seguente articolo 20-bis: "I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n.

  1. L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1 dicembre 1948, n.
  2. Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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