alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 323 Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. (GU n.114 del 21-05-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 5-6-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 611; Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, relativo all'aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali; Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 giugno 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico Fino alla data prevista nell'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, il limite di spesa fissato in L. 20.000 dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ed elevato per effetto del citato decreto legislativo a L. 400.000 è portato a L. 600.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 27. - CONSOLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.