DECRETO 5 dicembre 1991, n. 402 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 5 dicembre 1991, n. 402 Regolamento recante norme sulla prova preliminare per tests nei concorsi pubblici per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato. note: Entrata in vigore del decreto: 8-01-1992 (GU n.301 del 24-12-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso; Ritenuta la necessità di dettare disposizioni di massima circa le modalità di svolgimento di tale prova, per quel che concerne lo svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad allievo vice ispettore di polizia; Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904; Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 272; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 273; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 333-A/9803.C.D. del 29 novembre 1991); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Prova preliminare per test
- Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è disciplinata dalle norme del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo dei primi quattro commi del relativo art. 5: "
- L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.
- Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.
- La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.
- Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso". - La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. - Il D.P.R. n. 904/1983 approva il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. - La legge n. 668/1986 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. n. 272/1990 reca modificazioni al citato D.P.R. n. 903/
- - Il D.P.R. n. 273/1990 reca modificazioni al citato D.P.R. n. 904/
- Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda in nota alle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi