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DECRETO 6 settembre 1988, n. 438 - Normattiva

DECRETO 6 settembre 1988, n. 438 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qu

i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 6 settembre 1988, n. 438 Attuazione della direttiva n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nella etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale. note: Entrata in vigore del decreto: 1988/11/01 (GU n.244 del 17-10-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-11-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 595, di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità, nonché della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Vista la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; Considerato che occorre dare attuazione alla predetta direttiva; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol" preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale. Può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla abbreviazione "alc".
  2. Il titolo alcolometrico è fissato a 20 ›C. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 del D.M. n. 595/1987 (pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1988) è il seguente: "Art.
  3. -
  4. Le modalità di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle norme comunitarie". - La direttiva n. 86/197/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 144 del 29 maggio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 settembre
  5. - La direttiva n. 87/250/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 113 del 30 aprile 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 23 giugno
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