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LEGGE 27 maggio 1961, n. 465 - Normattiva

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 maggio 1961, n. 465 ultimo aggiornamento all'atto: 23/02/1970 --> Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1970) (GU n.143 del 13-06-1961 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I INDENNITÀ DI MISSIONEE DI TRASFERIMENTO 1 2 3orig. 4orig. 5 6 CAPO II INDENNITÀ PER SERVIZIO STRAORDINARIO 7 8 9 10 11 12orig. 13 CAPO III PREMIO DI ESERCIZIO 14orig. CAPO IV ASSEGNO DI OPEROSITÀ DI FINE ESERCIZIO 15 16orig. CAPO V INDENNITÀ PER SERVIZIO SERALEE NOTTURNO 17orig. 18orig. CAPO VI INDENNITÀ PER I SERVIZI VIAGGIANTI 19orig. 20 CAPO VII COMPENSI VARI 21orig. 22 23 24orig. 25 26 27 28 DISPOSIZIONI FINALI 29 30 31 32 33 34 35 Allegati Tabelle Tabelleagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-6-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Salvo quanto disposto nei comuni e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Al personale che esegue incarichi ispettivi nonché di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno. Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi. Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta questa ultima indennità. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora, si verifichino le stesse condizioni previste nei comuni stessi. Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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