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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951, n. 466 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951, n. 466 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951, n. 466 Prelevazione di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per la spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-

  1. (GU n.147 del 30-06-1951 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-7-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 28 luglio 1950, n. 684 e 10 agosto 1950, n. 602; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di L. 30.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 84 "Rimpatri di nazionali indigenti - Spese di ospedale, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'indicato esercizio. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n.
  2. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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