LEGGE 14 febbraio 1951, n. 73 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 14 febbraio 1951, n. 73 Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796. (GU n.49 del 28-02-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-3-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, è sostituito dal seguente: "È punito: 1° con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione; 2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:
- a)chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;
- b)chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;
- c)chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo; 3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale; 4° con l'ammenda di lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione. "L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi