DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1974, n. 110 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1974, n. 110 Modificazioni alle voci tariffarie per l'interno relative alle stampe periodiche in abbonamento postale ed alle stampe non periodiche. (GU n.109 del 27-04-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-5-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 7, e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663, le voci n. 11 e n. 13 sono sostituite dalle seguenti: Voce n.
- - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari. Non devono avere carattere postulatorio né contenere pubblicità a favore proprio, eccetto quella relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza: gruppo 1°: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e i settimi numeri: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 0,30 per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 0,20 gruppo 1°-bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana, il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 0,50 per ogni 50 gr. o frazione in più. L. 0,30 gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni 15 giorni: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 1,25 per ogni 50 gr. o frazione in più. L. 0,75 gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 3,00 per ogni 50 gr. o frazione in più. L. 1,50 gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre; stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblichino almeno una volta per semestre: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 8,00 per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 5,00 Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1°-bis contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte alla seguente tariffa: per ogni 50 gr. o frazione........ L. 5 La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni. Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso. Voce n.
- - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce n. 11 e cedole di commissioni librarie: per ogni 50 gr. o frazione........ L. 25 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1974 LEONE RUMOR - TOGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n.
- - SCIARRETTA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi