qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115 ultimo aggiornamento all'atto: 22/01/2003 --> Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003) (GU n.113 del 02-05-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 6 7orig. 8orig. 8 bis 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 13orig. 14 15orig. 16orig. 17agg.1 orig. 18orig. 19orig. 20 21 22orig. 23orig. 24 24 bis 25 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-8-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare: a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona; c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione". (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.