cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 aprile 1974, n. 117 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima. (GU n.115 del 04-05-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 5-5-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al primo comma, dopo le parole: "chilogrammo intero", è aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100"; e dopo le parole: "che può rivalersene sullo speditore", sono aggiunte le seguenti: "o sul destinatario". All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: "La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla intendenza di finanza competente". All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono sostituite con le seguenti: "articolo 36"; e dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le seguenti: "per l'accertamento e". All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COPPO - COLOMBO - TANASSI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.