erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 marzo 1959, n. 134 ultimo aggiornamento all'atto: 14/11/1966 --> Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1966) (GU n.89 del 14-04-1959) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-11-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di Provincia. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.