lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2000, n. 135 ultimo aggiornamento all'atto: 08/07/2024 --> Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime. note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2024) (GU n.121 del 26-05-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Tabella Tabellaagg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-6-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione; Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171; Ritenuta l'opportunità di procedere, sulla base dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 989/1997 nell'adunanza generale del 29 maggio 1997, alla ripubblicazione integrale aggiornata della intera tabella delle circoscrizioni territoriali marittime in conseguenza delle modificazioni alla stessa apportate successivamente alla sua approvazione; Ritenuta anche la necessità di apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e circondari marittimi di Livorno e di Gallipoli, nonché dei circondari marittimi di Agropoli e Palinuro, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali; Attesa altresì la necessità di accentrare i servizi della sezione staccata di Le Grazie accorpandoli a quelli del compartimento marittimo di La Spezia in funzione delle attuali esigenze locali; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 17/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, è abrogata e sostituita dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Diliberto, Ministro della giustizia Mattarella, Ministro della difesa Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 31 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, fra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.