alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 153 ultimo aggiornamento all'atto: 02/01/1974 --> Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1974) (GU n.79 del 29-03-1961 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Allegati CNL giornalistico MATERIA DEL CONTRATTO art. 1 art. 2 CONTRATTI A TERMINE art. 3 ASSUNZIONI - PERIODO DI PROVA art. 4 art. 5 POTERI DEL DIRETTORE art. 6 art. 7 RAPPORTI PLURIMI art. 8 art. 9 RETRIBUZIONE art. 10 art. 11 art. 12 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ art. 13 CESSIONE SERVIZI art. 14 TREDICESIMA MENSILITÀ art. 15 INDENNITÀ REDAZIONALE art. 16 LAVORO NOTTURNO art. 17 ORARIO STENOGRAFI art. 18 GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE art. 19 ASSEGNI FAMILIARI art. 20 PREVIDENZA art. 21 MUTAMENTO DI MANSIONI E TRASFERIMENTI art. 22 FERIE - PERMESSI STRAORDINARI - ASPETTATIVA PERMESSO SINDACALE art. 23 MATRIMONIO E MATERNITÀ art. 24 MALATTIA E INFORTUNIO art. 25 SERVIZIO MILITARE art. 26 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO art. 27orig. art. 28 COMPENSI FISSI art. 29 TRAPASSO DI PROPRIETA DELL'AZIENDA E CESSAZIONE art. 30 INDENNITÀ IN CASO DI MORTE art. 31 LEGITTIMI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO art. 32 LIMITI DI ETÀ art. 33 COMITATO DI REDAZIONE art. 34 PRATICANTI art. 35 PUBBLICISTI art. 36 ANZIANITÀ PUBBLICISTI PRECEDENTE AL GENNAIO 1939 art. 37 AGENZIE DI INFORMAZIONI PER LA STAMPA art. 38 GIORNALISTI ADDETTI AI PERIODICI art. 39 ASSICURAZIONI INFORTUNI art. 40 art. 41 art. 42 COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE art. 43 VALIDITÀ E DURATA art. 44 CNL giornalistico Norme Transitorie ASSUNZIONI art. 1 RETRIBUZIONE art. 2 art. 3 PREMIO STENOGRAFI art. 4 ADEGUAMENTO SITUAZIONI IN ATTO art. 5 art. 6 art. 7 CNL giornalistico Dichiarazioni a verbale CNL giornalistico Allegato 1 CNL giornalistico Allegato 2 CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955 art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-1-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1950, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 e relativa tabella, per i giornalisti, stipulato tra la, Federazione italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa italiana; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti 23 luglio 1917, l'accordo 25 giugno 1952 per l'adeguamento delle clausole economiche del contratto di lavoro per i giornalisti, l'accordo 15 gennaio 1955 e relativa tabella, per il conglobamento delle retribuzioni dei giornalisti, allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 7 del 18 gennaio 1960 e n. 99 del 16 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 per i giornalisti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratti anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i giornalisti.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.